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Legge 27/12/2002 n. 289b), del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88. 4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. 6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate n monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali. 7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1º gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1º gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. 8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18. 9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, è punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. è inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria. 10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. 11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria". 4. L'articolo 14-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente: "Articolo 14-bis. - (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle 2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l'anno 2003 e per ciascuno di quelli successivi. 3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1º gennaio 2001, è per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110 b) di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110 c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110. 4. Entro il 31 dicembre 2003, per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è istituita una o più reti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per la gestione della rete o delle reti l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può avvalersi di uno o più concessionari individuati con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma. 5. Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3, nonchè stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi". 5. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e quelle dell'articolo 14-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni. 6. Con Decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, tenuto conto del parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati il numero massimo di apparecchi con riferimento alle loro diverse tipologie di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al Decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, non- locale b) ubicazione dell'esercizio o del locale. 7. Una quota pari a 10 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo è assegnata all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per essere destinata alla copertura delle spese connesse all'espletamento dei compiti ad essa affidati in materia di apparecchi da intrattenimento e divertimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. Il trasferimento delle concessioni relative all'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche e sportive, previste dai regolamenti emanati sulla base degli articoli 3, commi 77 e 78, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e 3, commi 229, 230 e 231, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è consentito previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali. L'assenso è subordinato, anche in caso di trasferimento in altro comune della stessa provincia, al riscontro, in particolare, della disponibilità da parte del richiedente di locali, idonei all'uso, in funzione anche dell'avvenuto rilascio di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, da parte delle diverse amministrazioni competenti, posti a distanza adeguata da quelli per i quali, al momento della richiesta, sono già in atto altre concessioni, tenuto conto della possibile capacità di raccolta delle scommesse in rapporto alla densità e alla composizione demografica della zona. 9. Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 è consentita, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il cui il rilascio è comunque subordinato alla valutazione del non decremento della complessiva capacità di raccolta, definita in funzione di quella già riferibile a ciascuno dei concessionari interessati, l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da parte di non più di due concessionari esercenti la raccolta di scommesse diverse, purchè rappresentati da un unico soggetto fornito di autorizzazione di pubblica sicurezza.
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